Il Tribunale Federale Nazionale ha pubblicato le due motivazioni riguardanti la penalità in classifica inflitta al Cosenza con conseguente multa di 10.000 euro e squalifica per 18 mesi dell’ex dirigente Roberta Anania, in virtù del mancato versamento, entro il termine del 1° luglio 2024, delle ritenute Irpef riguardanti le rate degli incentivi all’esodo dovuti a tre tesserati in scadenza nella mensilità di aprile e maggio 2024.
Dal dispositivo emergono, inutile nasconderlo, le gravi responsabilità del Cosenza Calcio e dell’Avv. Roberta Anania, all’epoca dei fatti amministratore unico della società.
Uno dei punti più rilevanti delle motivazioni parla del modello organizzativo assunto dal Cosenza Calcio che non prevedeva nessun momento di controllo per prevenire l’illecito: <<«Il modello organizzativo e di prevenzione (di cui al d.lgs. n. 231/2001 e artt. 7 C.G.S. e 7, comma 5, dello Statuto federale), adottato dal Cosenza Calcio S.r.l., si è rivelato inefficace rispetto all’illecito di cui si discute, non essendo stato previsto alcun presidio idoneo a prevenire l’illecito specifico ed essendo stato, anzi, esso stesso depotenziato in concreto dalla scelta della società di affidare ad un unico soggetto (l’avv. Roberta Anania) più funzioni concorrenti (quella di decidere quale pagamento effettuare, quella di stabilirne la tempistica, quella di operare direttamente e autonomamente sui conti correnti, quella di presentare sempre autonomamente alla Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante l’adempimento delle scadenze federali). Funzioni, quelle sopra richiamate, che, in teoria, avrebbero dovuto essere tenute segregate o quanto meno diffuse tra più soggetti, onde ottenere reali presidi di controllo e ottenere una effettiva prevenzione rispetto a fattispecie del tipo di quelle poi realizzatesi». «In altri termini – spiega la lunga nota della Figc – l’adozione di un modello organizzativo e di prevenzione è sì necessaria, ma non sufficiente per escludere o attenuare la responsabilità della società ove un tale modello si riveli inidoneo in concreto. Tanto detto con riguardo all’intervento, i reclami proposti dall’avv. Roberta Anania e dal Cosenza Calcio S.r.l. non appaiono meritevoli di accoglimento>>.
Nel proseguire il dispositivo delle motivazioni spiega come sia stata una precisa scelta della società non adempiere al pagamento nei termini previsti: <<… Innanzitutto, non può essere accolta la ricostruzione proposta dall’avv. Roberta Anania con riguardo alla tempistica (e quindi agli effetti) del pignoramento subito del Cosenza Calcio S.r.l.. Sostiene l’avv. Roberta Anania che, il giorno stesso in cui dovevano essere adempiuti gli obblighi di pagamento, il Cosenza Calcio S.r.l. diveniva oggetto di un pignoramento che aveva assorbito la liquidità del conto corrente della società, impedendo all’avv. Anania stessa… di adempiere alle obbligazioni federali in scadenza.
La ricostruzione, pur pregevolmente argomentata, è però inesatta in riferimento ad un aspetto fattuale decisivo, contrario all’avv. Roberta Anania. Risulta in atti… che, sul conto corrente del Cosenza Calcio S.r.l., venivano eseguiti due pignoramenti presso terzi, uno datato 5 giugno 2024 dell’importo di euro 486.162,47 e l’altro datato 27 giugno 2024 dell’importo di euro 23.499,81, così per un totale complessivo “addebitato” di euro 509.662,28. Tali pignoramenti erano però addebitati in data 28 giugno 2024 e non il 1° luglio (data ultima di adempimento alla scadenza federale) come affermato dalla reclamante. Anche senza voler indagare se la società e l’avv. Roberta Anania conoscessero gli atti di pignoramento già pendenti dal 5 giugno 2024 (circostanza probabile posto che il pignoramento deve essere notificato al debitore), resta fermo che detto addebito sul conto corrente era perfettamente conoscibile prima di dare corso ai pagamenti previsti dalla scadenza federale…>>.
In seguito il dispositivo entra nello specifico riportando in dettaglio le movimentazioni del conto corrente della società silana presente agli atti: <<… Come risulta agli atti (cfr. ancora le movimentazioni del conto corrente in questione depositate dal Cosenza Calcio S.r.l. in sede di procedimento della Procura federale) – evidenzia sempre il dispositivo – il 28 giugno 2024 il Cosenza Calcio S.r.l. riceveva un accredito in entrata di Euro 1.055.000,00. Il saldo del conto (che evidentemente partiva da zero) diveniva quindi pari alla detta cifra. Lo stesso 28 giugno 2024 venivano poi addebitati due pignoramenti: uno di Euro 23.499,81 (del 27 giugno 2028) e l’altro di Euro 486.162, 47 (del 5 giugno 2024). Il saldo del conto, dunque, benché ridotto rispetto all’iniziale somma di Euro 1.055.000,00, restava comunque attivo per Euro 545.337,72…
Posto allora che le somme non pagate il successivo 1° luglio 2024 ed oggetto di sanzione erano complessivamente pari ad Euro 382.878,00 (Euro 226.490,00 per ritenute Irpef ed Euro 156.388,00 per contributi Inps) è evidente che non è stato il pignoramento ad impedire il pagamento. Il conto corrente era ancora in grado di consentire il pagamento degli importi disciplinati dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023. Diviene allora decisivo notare che gli F24 che includevano i predetti pagamenti venivano registrati dalle movimentazioni del conto corrente (ma solo come operazioni non ancora contabilizzate) quali operazioni n. 108 (l’F24 delle ritenute Irpef) e n. 146 (l’F24 per i contributi Inps). In altri e più chiari termini, partendo dal saldo attivo di Euro 545.337,72 del 1° luglio 2024, che sopra si è visto, l’avv. Anania – nella medesima data e nell’interesse del Cosenza Calcio S.r.l. – dava luogo a non meno di altre cento operazioni di pagamento prima di provvedere a quelle dovute ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023…>>.
Non è stato quindi il pignoramento subito in precedenza a determinare l’impossibilità di versare quanto dovuto entro il 1° luglio 2024: <<… La circostanza di aver scelto di pagare altre obbligazioni (così esaurendo la disponibilità del conto) e non gli importi qui in discussione non integra, ma esclude per certo l’esistenza di una forza maggiore. E ciò, indipendentemente dalla circostanza (neppure dedotta o dimostrata e comunque irrilevante) che la scelta dell’avv. Anania era volta a dare priorità a pagamenti (come gli emolumenti dei tesserati della società) che avrebbero anch’essi dato luogo a sanzione, se omessi. Si è in ogni caso trattato di una scelta che – ove pure solo colposa per non aver controllato l’effettiva disponibilità di partenza del conto corrente – ha determinato la violazione del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A), punto 5). È poi vero che a fine giornata 1° luglio 2024 (a chiusura delle operazioni sul conto), la banca addebitava anche un terzo pignoramento per Euro 60.912,23. Ma un tale ennesimo addebito avveniva quando le disposizioni di pagamento impartite dall’avv. Roberta Anania (in particolare quelle relative agli F24 di cui al Comunicato Ufficiale n. 140/A) erano già state rifiutate dalla banca.
Di nuovo confermandosi che non vi è stato alcun pignoramento che ha impedito le scelte dell’avv. Roberta Anania. Ciò che si vuol dire è che l’erroneità del comportamento dell’avv. Roberta Anania – e l’assenza di procedure efficaci della società – non ha consentito a nessuno di rendersi conto che le violazioni alle scadenze federali potevano essere evitate. Ove tali pagamenti fossero stati disposti per tempo o quanto meno come prime operazioni della giornata (1° luglio 2024), il pagamento sarebbe andato a buon fine…>>.
Fin qui una parte del lungo dispositivo che potete leggere integralmente nei provvedimenti n°39 e n°40 che non poche domande fanno insorgere e che saranno oggetto di un prossimo articolo.