Penalizzazzione Cosenza Calcio, il CONI:””La leadrship  non promuove attivamente i valori di integrità e trasparenza, mancati controlli e responsabilità del Club”

Eliseno Sposato

Eliseno Sposato

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La Prima sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha pubblicato le motivazioni del rigetto del ricorso presentato dal Cosenza calcio (rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Grassani, Loredana Nada Elvira Giani, Alberto Fantini e Giuseppe De Gregorio) sulla penalizzazione di 4 punti inflitta al club silano, con ammenda di 10 mila euro totali.

Il Collegio di Garanzia del Coni, infatti, motivando il rigetto del ricorso, ha confermato in pieno le conclusioni della Figc. Come del resto, era già accaduto in occasione delle motivazioni di primo grado, adesso anche le motivazioni che hanno portato al rigetto del ricorso del club rossoblù, ci aiutano a capire che le effettive responsabilità che hanno portato alla penalizzazione in classifica e che ne stanno determinando in negato l’esito, sono ascrivibili soltanto alla proprietà del Cosenza Calcio.

Nelle motivazioni, il Coni come la Figc, ritengono che non sia stato l’improvviso (secondo il collegio difensivo del Cosenza Calcio) e ancora misterioso pignoramento sul conto corrente della società a determinare i mancati pagamenti ma in realtà un calcolo ben preciso riguardante le priorità da affrontare con i soldi presenti nel conto. Certo, il pignoramento ha inciso sul -4 finale ma non c’è dubbio – per come motivano sia il Coni sia la Figc – che il conto corrente aveva un saldo attivo e che l’avvocato Roberta Anania, che all’epoca sostituiva il presidente ancora interdetto e che in seguito alla vicenda è stata licenziata per dare il ruolo di amministratore unico alla fedelissima Rita Rachele Scalise, ha seguito un ordine certamente non dettato da lei ma da qualcuno che altri non sia che il proprietario del club Eugenio Guarascio.

Nel documento del Collegio di garanzia si legge: “… Innanzitutto, non può essere accolta la ricostruzione proposta dall’avv. Roberta Anania con riguardo alla tempistica (e quindi agli effetti) del pignoramento subito del Cosenza Calcio S.r.l.. Sostiene l’avv. Roberta Anania che, il giorno stesso in cui dovevano essere adempiuti gli obblighi di pagamento, il Cosenza Calcio S.r.l. diveniva oggetto di un pignoramento che aveva assorbito la liquidità del conto corrente della società, impedendo all’avv. Anania stessa… di adempiere alle obbligazioni federali in scadenza.

La ricostruzione, pur pregevolmente argomentata, è però inesatta in riferimento ad un aspetto fattuale decisivo, contrario all’avv. Roberta Anania. Risulta in atti…  che, sul conto corrente del Cosenza Calcio S.r.l., venivano eseguiti due pignoramenti presso terzi, uno datato 5 giugno 2024 dell’importo di euro 486.162,47 e l’altro datato 27 giugno 2024 dell’importo di euro 23.499,81, così per un totale complessivo “addebitato” di euro 509.662,28. Tali pignoramenti erano però addebitati in data 28 giugno 2024 e non il 1° luglio (data ultima di adempimento alla scadenza federale) come affermato dalla reclamante. Anche senza voler indagare se la società e l’avv. Roberta Anania conoscessero gli atti di pignoramento già pendenti dal 5 giugno 2024 (circostanza probabile posto che il pignoramento deve essere notificato al debitore), resta fermo che detto addebito sul conto corrente era perfettamente conoscibile prima di dare corso ai pagamenti previsti dalla scadenza federale…”.

Poi il documento prosegue:

“… Come risulta agli atti (cfr. ancora le movimentazioni del conto corrente in questione depositate dal Cosenza Calcio S.r.l. in sede di procedimento della Procura federale) – evidenzia sempre il dispositivo – il 28 giugno 2024 il Cosenza Calcio S.r.l. riceveva un accredito in entrata di Euro 1.055.000,00. Il saldo del conto (che evidentemente partiva da zero) diveniva quindi pari alla detta cifra. Lo stesso 28 giugno 2024 venivano poi addebitati due pignoramenti: uno di Euro 23.499,81 (del 27 giugno 2028) e l’altro di Euro 486.162, 47 (del 5 giugno 2024). Il saldo del conto, dunque, benché ridotto rispetto all’iniziale somma di Euro 1.055.000,00, restava comunque attivo per Euro 545.337,72…

Posto allora che le somme non pagate il successivo 1° luglio 2024 ed oggetto di sanzione erano complessivamente pari ad Euro 382.878,00 (Euro 226.490,00 per ritenute Irpef ed Euro 156.388,00 per contributi Inps) è evidente che non è stato il pignoramento ad impedire il pagamento. Il conto corrente era ancora in grado di consentire il pagamento degli importi disciplinati dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023. Diviene allora decisivo notare che gli F24 che includevano i predetti pagamenti venivano registrati dalle movimentazioni del conto corrente (ma solo come operazioni non ancora contabilizzate) quali operazioni n. 108 (l’F24 delle ritenute Irpef) e n. 146 (l’F24 per i contributi Inps). In altri e più chiari termini, partendo dal saldo attivo di Euro 545.337,72 del 1° luglio 2024, che sopra si è visto, l’avv. Anania – nella medesima data e nell’interesse del Cosenza Calcio S.r.l. – dava luogo a non meno di altre cento operazioni di pagamento prima di provvedere a quelle dovute ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023…”.

“… La circostanza di aver scelto di pagare altre obbligazioni (così esaurendo la disponibilità del conto) e non gli importi qui in discussione non integra, ma esclude per certo l’esistenza di una forza maggiore. E ciò, indipendentemente dalla circostanza (neppure dedotta o dimostrata e comunque irrilevante) che la scelta dell’avv. Anania era volta a dare priorità a pagamenti (come gli emolumenti dei tesserati della società) che avrebbero anch’essi dato luogo a sanzione, se omessi. Si è in ogni caso trattato di una scelta che – ove pure solo colposa per non aver controllato l’effettiva disponibilità di partenza del conto corrente – ha determinato la violazione del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A), punto 5). È poi vero che a fine giornata 1° luglio 2024 (a chiusura delle operazioni sul conto), la banca addebitava anche un terzo pignoramento per Euro 60.912,23. Ma un tale ennesimo addebito avveniva quando le disposizioni di pagamento impartite dall’avv. Roberta Anania (in particolare quelle relative agli F24 di cui al Comunicato Ufficiale n. 140/A) erano già state rifiutate dalla banca.

Di nuovo confermandosi che non vi è stato alcun pignoramento che ha impedito le scelte dell’avv. Roberta Anania. Ciò che si vuol dire è che l’erroneità del comportamento dell’avv. Roberta Anania – e l’assenza di procedure efficaci della società – non ha consentito a nessuno di rendersi conto che le violazioni alle scadenze federali potevano essere evitate. Ove tali pagamenti fossero stati disposti per tempo o quanto meno come prime operazioni della giornata (1° luglio 2024), il pagamento sarebbe andato a buon fine…”.

Ma è proprio il modello organizzativo del Cosenza Calcio che, secondo il CONI e la FIGC, determinano il comportamento illecito:

“Il modello organizzativo e di prevenzione (di cui al d.lgs. n. 231/2001 e artt. 7 C.G.S. e 7, comma 5, dello Statuto federale), adottato dal Cosenza Calcio S.r.l., si è rivelato inefficace rispetto all’illecito di cui si discute, non essendo stato previsto alcun presidio idoneo a prevenire l’illecito specifico ed essendo stato, anzi, esso stesso depotenziato in concreto dalla scelta della società di affidare ad un unico soggetto (l’avv. Roberta Anania) più funzioni concorrenti (quella di decidere quale pagamento effettuare, quella di stabilirne la tempistica, quella di operare direttamente e autonomamente sui conti correnti, quella di presentare sempre autonomamente alla Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante l’adempimento delle scadenze federali).

Funzioni, quelle sopra richiamate, che, in teoria, avrebbero dovuto essere tenute segregate o quanto meno diffuse tra più soggetti, onde ottenere reali presidi di controllo e ottenere una effettiva prevenzione rispetto a fattispecie del tipo di quelle poi realizzatesi.

In altri termini, l’adozione di un modello organizzativo e di prevenzione è sì necessaria, ma non sufficiente per escludere o attenuare la responsabilità della società ove un tale modello si riveli inidoneo in concreto. Tanto detto con riguardo all’intervento, i reclami proposti dall’avv. Roberta Anania e dal Cosenza Calcio S.r.l. non appaiono meritevoli di accoglimento”.

«A nessuno sfugge come l’avvocato Anania sia stata nominata dagli organi sociali del Cosenza Calcio»

«Non può sottacersi – riporta un altro passaggio del documento – che, leggendo il voluminoso ricorso (nei cui confronti deve conferirsi lo stigma della ridondanza in adesione all’orientamento espresso da Cass., 30 aprile 2020, n. 8425; Cass., 4 aprile 2018, n. 8245; Cass., 20 ottobre 2016, n. 21297; Cass., 22 novembre 2013, n. 26277; Cass., 8 novembre 2012, n. 19357; Cass., 16 marzo 2011, n. 6279) si rinvengono addebiti di responsabilità, di infedeltà e di comportamento inadeguato all’avvocato Anania a mo’ di scriminante della condotta della società. Ma a nessuno sfugge come l’avvocato Anania sia stata nominata dagli organi sociali del Cosenza Calcio, per la qual cosa la responsabilità oggettiva prevista nell’art. 2049 c.c. risulta in re ipsa configurabile, atteso che “in tema di responsabilità civile, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., la responsabilità dell’ente per il fatto illecito del proprio dipendente presuppone l’esistenza di un nesso di “occasionalità necessaria” tra l’illecito e il rapporto di lavoro, il quale si configura quando le mansioni affidate al dipendente hanno reso possibile o agevolato il comportamento dannoso” (Cass. Civ., Sez. 3, n. 20799 del 25 luglio 2024). Non può, pertanto, muoversi alcuna censura alla decisione gravata, la quale ha fatto buon governo delle regole e dei principi in materia mostrando grande sensibilità e competenza su un tema nuovo, affermando principi che qui abbiansi per ripetuti, ampliati e condivisi. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso – conclude il documento – anche per la loro riconducibilità al motivo trattato, che viene, pertanto, respinto».

Ora che le motivazioni delle sentenze del CONI e della FIGC hanno fatto chiarezza sul perché il Cosenza Calcio abbia subito i deleteri 4 punti di penalizzazione in classifica, resta da capire chi siano i promotori dei due pignoramenti sul conto del Cosenza Calcio, e questo ce lo può dire solo la proprietà della società silana, ma abbiamo il sentore che resterà una domanda che resterà senza risposta.

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