Brutta tegola in testa alla Società modello con sede in Via Conforti 25. La Procura federale della FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio ha inflitto un mese di squalifica all’amministratore unico Rita Rachele Scalise (inibizione tramutata in ammenda da 3mila euro) e 5mila euro di ammenda al Cosenza Calcio Srl per non avere pagato i premi di formazione di tre giovani calciatori al Corigliano Marca.
Oltre alle ammende inflitte dalla FIGC, dovranno anche pagare i tre premi di formazione al Corigliano Marca per un totale di 10mila e 800 euro.
Di seguito il comunicato ufficiale:
COMUNICATO UFFICIALE N. 57/AA
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1128 pf 25-26 adottato nei confronti della Sig.ra Rita Rachele SCALISE, e della società COSENZA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Rita Rachele SCALISE, all’epoca dei fatti Amministratore Unico della società Cosenza Calcio srl dotato di poteri di rappresentanza, in violazione degli artt. 4, commi 1 e 2, nonché 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso il pagamento delle somme accertate e dovute alla società ASD USC Corigliano Marca, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione delle seguenti decisioni emesse dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche: – n. 253/TFNSVE-5-2026 – Registro procedimenti n. 277/TFNSVE 2025-2026, notificata in data 26.1.2026; – n. 254/TFNSVE-2025-2026 – Registro procedimenti n. 278/TFNSVE 2025-2026, notificata in data 26.1.2026; – n. 255/TFNSVE-2025-2026 – Registro procedimenti n. 279/TFNSVE 2025-2026, notificata in data 26.1.2026;
COSENZA CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta omissiva imputabile al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore sig.ra Scalise Rita Rachele, come descritta nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dai seguenti soggetti:
Sig.ra Rita Rachele SCALISE,
Società COSENZA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Rita rachele
Scalise;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
1 (uno) mese di inibizione interamente commutato nella sanzione di € 3.000,00 (tremila/00)
di ammenda per la Sig.ra Rita Rachele SCALISE,
€ 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società COSENZA CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia
Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2026
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



