Il Consiglio di Stato accoglie l’appello del Cosenza Calcio sullo Stadio San Vito – Marulla

Redazione Solocosenza

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Di seguito il testo completo dell’Ordinanza del Consiglio di Stato

REG.PROV.CAU.

N. 06965/2026 REG.RIC.

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A      I  T  A  L  I  A  N  A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6965 del 2026, proposto da

Cosenza Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Antonio Caputo, Flavio Iacovone e Bernardo Giorgio Mattarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Carolillo, Carmelo Triulcio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ceta S.p.A., Impresa Ll.Pp. Nervoso Ing. Oscar, S.I.M.E.A. S.r.l., Cosmet di Fantoni S.r.l., non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 400/2026

Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cosenza;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° settembre 2026 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti gli avvocati Francesco Antonio Caputo, Flavio Iacovone e Carmelo Triulcio anche in sostituzione di Nicola Carolillo;

Ritenuto che la sospensione per ben 18 mesi della concessione in essere fra l’Amministrazione comunale e il Cosenza Calcio S.r.l. potrebbe avere conseguenze irreversibili per la società appellante in termini di immagine, di risultati sportivi ed economici;

Ritenuto che l’utilizzo dello stadio di Crotone, sia in quanto si trova a oltre 100 km di distanza da Cosenza, in un contesto in cui non risultano, allo stato, stabili collegamenti ferroviari diretti tra le due città, sia per la sussistenza di una documentata rivalità tra le opposte tifoserie, appare di difficile praticabilità;

Ritenuto che, ferme restando le inderogabili esigenze di incolumità pubblica, l’Amministrazione comunale deve essere sollecitata a valutare se esistano soluzioni alternative al provvedimento comunale di “sospensione” della concessione per l’uso dello stadio durante la fase di cantiere e se sia possibile individuare    prescrizioni, limitazioni di capienza, separazione delle aree di cantiere, programmazione speciale delle lavorazioni che consentano l’uso della struttura;

Ritenuto che si tratterebbe delle stesse soluzioni che la documentazione di gara aveva espressamente valorizzato, premiando la capacità dell’aggiudicatario di assicurare nel modo migliore la separazione delle aree e la continuità delle attività sportive ufficiali già previste in via ordinaria dalla documentazione di gara;

Ritenuto che il provvedimento impugnato deve essere, conseguentemente sospeso; Ritenuto che le spese processuali del giudizio cautelare possono essere, nondimeno, compensate

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Accoglie l’appello (Ricorso numero: 6965/2026) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese del giudizio cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° settembre 2026 con l’intervento dei magistrati:

Massimiliano Noccelli, Presidente F/F Daniela Di Carlo, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE                                                                   IL PRESIDENTE

Rosaria Maria Castorina                                                          Massimiliano Noccelli

IL SEGRETARIO

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