Accolto, seppur parzialmente, il ricorso del Cosenza Calcio avverso le squalifiche di due giornate nei confronti dei giocatori Michele Camporese e Michele Rigione.
Questi i due dispositivi:
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, sezione I, composta dai Sigg.ri: Umberto Maiello – Vice Presidente; Daniele Cantini – Componente; Andrea Lepore – Componente (relatore); Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; nell’udienza fissata l’11 aprile 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 269/CSA/2021-2022, proposto dalla società Cosenza Calcio S.r.l in data 22.03.2022, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Rigione Michele, in relazione alla gara Spal-Cosenza del 5.04.2022; udita l’Avv. Serena Angileri e il calciatore Michele Rigione; ha pronunciato il seguente dispositivo: accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica in 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda di euro 10.000,00. Dispone la comunicazione alla parte con PEC. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, sezione I, composta dai Sigg.ri: Umberto Maiello – Vice Presidente; Daniele Cantini – Componente; Andrea Lepore – Componente (relatore); Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; nell’udienza fissata l’11 aprile 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 268/CSA/2021-2022, proposto dalla società Cosenza Calcio S.r.l in data 22.03.2022, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Camporese Michele, in relazione alla gara Spal-Cosenza del 5.04.2022, udita l’Avv. Serena Angileri e il calciatore Michele Camporese; ha pronunciato il seguente dispositivo: accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica in 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda di € 10.000,00. Dispone la comunicazione alla parte con PEC.