Giudice Sportivo: multa al Cosenza

Redazione Solocosenza

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Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 7 maggio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: gare del 6 maggio 2022 – Diciannovesima giornata ritorno.

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata ritorno sostenitori delle Società Alessandria, Ascoli, Brescia, Como, Cosenza, Cremonese, Frosinone, L.R. Vicenza, Lecce, Monza, Perugia e Ternana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Società:

ammenda di euro 5.000,00 all’Alessandria per avere suoi sostenitori, al 13° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco in prossimità della porta del portiere avversario, un bengala, che costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per 40 secondi, senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29 comma 1 lettera b) CGS;

ammenda di euro 4.000,00 all’Ascoli per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS;

ammenda di euro 4.000,00 al Frosinone per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS;

ammenda di euro 4.000,00 alla Ternana per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS;

ammenda di euro 3.500,00 al Como per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, lanciato tre piccoli contenitori di plastica di cui due nel recinto ed uno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS;

ammenda di euro 3.500,00 alla Cremonese per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo ed al 4° del secondo tempo, lanciato due bengala sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS;

ammenda di euro 3.000,00 al Lecce per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS;

ammenda di euro 2.000,00 al Cosenza per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS;

ammenda di euro 2.000,00 al L.R. Vicenza per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Calciatori espulsi:

squalifica per una giornata effettiva di gara a CRISANTO Lorenzo (Alessandria): per avere, al 26° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarta Ufficiale.

Calciatori non espulsi:

squalifica per una giornata effettiva di gara a:

CALABRESI Arturo (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

CALDIROLA Luca (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

CORAZZA Simone (Alessandria): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione);

D’ORAZIO Tommaso (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

MAJER Zan (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Allenatori espulsi:

squalifica per una giornata effettiva di gara a CHIAVELLI Antonio (Benevento): per avere, al 48° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale gesticolando platealmente.

Allenatori ammoniti:

ammonizione con diffida, quarta sanzione, a PECCHIA Fabio (Cremonese).

Dirigenti espulsi:

squalifica per due giornate effettive di gara ed ammenda di euro 2.000,00 a GIANNITTI Marco (Perugia): per avere, al termine del primo tempo, entrando sul terreno di giuoco, urlato all’Arbitro un’espressione ingiuriosa, reiterando tale atteggiamento all’atto del provvedimento di espulsione, nel tunnel che adduce agli spogliatoi.

Altre sanzioni in Cosenza-Cittadella:

per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, ammonizione, settima sanzione:

VISENTIN Santiago Guido (Cittadella);

ammonizione con diffida, quarta sanzione:

DANZI Andrea (Cittadella).

Per comportamento non regolamentare in campo, ammonizione, prima sanzione:

ZILLI Massimo (Cosenza).

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